Riceviamo e pubblichiamo
La sanità calabrese continua a muoversi in un equilibrio precario, segnato da disavanzi cronici, carenze strutturali di personale e servizi sempre più compressi.
In questo contesto, assume rilievo un caso che impone una riflessione non solo politica, ma strettamente giuridica: la permanenza di Antonio Battistini alla guida dell’ASP di Catanzaro oltre i limiti ordinari previsti dall’ordinamento.
All’età di 71 anni, lo stesso generale risulta titolare di un incarico commissariale
Una situazione che solleva evidenti criticità alla luce dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012, disposizione che vieta il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza, consentendoli esclusivamente a titolo gratuito e per un periodo limitato.
Il punto centrale non è anagrafico, ma di sistema.
La normativa statale, espressione dei principi di contenimento della spesa pubblica, appare chiara e difficilmente eludibile: incarichi a soggetti pensionati possono essere conferiti solo gratuitamente e in via temporanea.
A fronte di ciò, la Regione ha introdotto la legge regionale n. 36/2024, che di fatto consente la prosecuzione degli incarichi commissariali anche oltre tali limiti.
Tuttavia, il profilo di legittimità di tale intervento appare quantomeno problematico.
Il principio di gerarchia delle fonti non lascia spazio a interpretazioni estensive: le norme regionali non possono derogare ai principi fondamentali della finanza pubblica stabiliti dallo Stato.
In questo senso, la Giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere tali principi inderogabili, specie quando incidono sull’equilibrio della spesa pubblica.
Ne deriva che la copertura normativa regionale rischia di rivelarsi fragile, se non addirittura inidonea, a legittimare incarichi retribuiti in favore di soggetti già in quiescenza.
Il tema assume contorni ancora più rilevanti sotto il profilo contabile. I compensi corrisposti potrebbero essere qualificati come erogazioni indebite.
In tale prospettiva, non si è più di fronte a una mera questione interpretativa, ma a un potenziale pregiudizio per le finanze pubbliche.
L’eventuale accertamento da parte della Corte dei Conti potrebbe insomma aprire scenari di responsabilità amministrativa per danno erariale, con conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite?
E ciò assume un rilievo ancora maggiore se si considera il contesto: risorse pubbliche destinate a incarichi potenzialmente illegittimi in un sistema sanitario che fatica a garantire prestazioni essenziali.
Al di là dei risultati rivendicati dal diretto interessato, la questione resta eminentemente politica.
È legittimo chiedersi se sia sostenibile, in una regione in piano di rientro sanitario, il ricorso sistematico a soluzioni in deroga, spesso oltre i limiti ordinari previsti dalla legge?
Il rischio concreto è la trasformazione dell’eccezione in regola: una gestione emergenziale che, anziché rimanere temporanea, tende a consolidarsi, alterando gli equilibri del sistema e comprimendo le opportunità di accesso per professionalità pienamente conformi ai requisiti normativi.
Rimane infine un interrogativo che non può essere eluso: vi sarà un intervento da parte degli organi competenti?
Il ministero della Salute, quale soggetto vigilante, e la Procura della Corte dei Conti, in relazione ai profili di spesa pubblica, sono chiamati a valutare la tenuta giuridica di tali nomine.
Il rischio, altrimenti, è quello già visto: rinviare, tollerare, normalizzare.
In un sistema sanitario fragile, ogni scelta deve essere non solo efficace, ma pienamente legittima.
Perché il punto non è solo chi governa, ma come lo si fa.
E ogni euro speso fuori da un perimetro normativo certo non è solo una irregolarità: è una sottrazione diretta a servizi, cure e diritti dei cittadini.
