Felice CaristoFelice Caristo

Riceviamo e pubblichiamo

Il Presidente della Repubblica tra le altre cose, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l’organo di auto governo dei giudici. 

Consuetudine costituzionale vuole che il Presidente della Repubblica sostanzialmente non presieda questo organismo che, viene invece, presieduto sistematicamente dal vicepresidente.

Dopo gli interventi scomposti e non istituzionali del ministro della Giustizia Nordio, ha valutato per la prima per rimediare questa sgrammaticatura Istituzionale, di intervenire.

Ricordiamo ad esempio quando il Presidente della Repubblica con la concessione della grazia, interviene nella commutazione della pena di una sentenza passata in giudicato e ne controfirma il provvedimento assumendosene la Responsabilità, collegando funzionalmente il Capo dello Stato al ministro della Giustizia.

In questo caso il Presidente della Repubblica presiedendo formalmente per la prima volta l’organo di auto governo dei giudici, ha voluto prendere le distanze da un comportamento istituzionale del ministro della Giustizia poco rispettoso delle prerogative costituzionali e Istituzionali, verso un organo di rilevanza costituzionale quale è il Csm, presieduto dal massimo ufficio della Repubblica, il Capo dello Stato.

Il ministro della Giustizia è l’unico componente del Governo che è più volte citato in Costituzione, non solo come rappresentante dell’esecutivo, ma come, in materia di Giustizia, elemento di congiunzione e funzionale tra gli organi costituzionali.

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