Riceviamo e pubblichiamo
Dopo che quattro Regioni tre a Statuto Ordinario Emilia Romagna, Puglia e Toscana ed una a Statuto Speciale la Sardegna hanno impugnato alla Corte Costituzionale la legge di attuazione della legge Costituzionale 3 del 2001 la cosiddetta legge Calderoli, questa è stata dichiarata incostituzionale in molti punti che rimandano al Parlamento, pena di fatoo l’ impossibilità di poterla attuare.
Innanzi tutto partiamo di una interpretazione ristrettiva dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione delle ulteriori forme di autonomia che possono esssere richieste dalle Regioni a Statuto Ordinario.
Ovviamente il Giudice delle Leggi, inquadra questo articolo della Costituzione ossequioso del rispetto della prima parte della Costituzione dove si sancisce che i livelli uniformi delle prestazioni devono essere universalmente garantiti su tutto il territorio nazionale, in attuazione dell’ articolo 5 della Costituzione, che nell’attuazione dei diritti sociali diritto alla salute o all’Istruzione bisogna garantirlo senza distinzioni territoriali, in conformità al principio Costutuzionale della realizzazione dell’Equaglianza sostanziale prevista dall’articolo 3 comma ii della Costituzione.
Un’altro punto dirimente è quello della definizione delle materie che rientrano in quelle finanziabili in quanto rigurdano i livelli essenziali delle prestazioni, queste non possono essere determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma è nescessario utilizzare una fonte Normativa di grado più elevato.
Insomma la lega ha dato a questa legge una interpretazione assestante ed attuativa di un solo articolo del dettato costituzionale, la Consulta ha sottolineato che la Costituzione è un sistema armonico ed inerconnesso che ha al suo interno Principi immodificabili o modificabili in melius norme modificabili in melius che non possono essere in contrasto con questi principi e poi Norme quelle che riguardano l’Ordinamento della Repubblica che possono essere modificati sequendo la procedura prevista dall’articolo138 della Costituzione, a questa via maestra non ci sono scorciatoie, come il Governatore della Calabria ha suggerito ai suoi alleati, salvo poi votare tutti provvedimenti lui o chi per lui che avevano partorito questo obbrorio giuridico.
Questa è la differenza tra la realtà e la percezione della realtà.
Felice Caristo, componente cabina di regia provinciale Italia Viva