Riceviamo e pubblichiamo. Foto Archivio
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza – nonché oggetto di contrasto tra la giurisprudenza delle Sezioni civili e penali della Corte – rimessa dalla Sezione prima civile con ordinanza interlocutoria n. 12239 del 2024 (allegata al post), hanno affermato con la sentenza numero 13200 depositata il 18 maggio 2025 (allegata al post) il seguente principio di diritto:
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato (anche per essere riferita un’avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato).
Salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori.