FrecciarossaFrecciarossa

Riceviamo e pubblichiamo

Ennesimo episodio di problemi alla circolazione ferroviaria a discapito dei viaggiatori. Molte segnalazioni sono pervenute stavolta in merito a quanto accaduto in data 5 agosto 2024 per il blocco del treno Frecciarossa n 8519 nella regione Calabria in ritardo a destinazione di circa tre ore.

I passeggeri infatti giungevano a Scalea alle 23.45 in luogo delle 21.10. E quel che risulta più grave è risultata la gestione della problematica del ritardo sopra il  treno: le centinaia di passeggeri venivano, nella circostanza, letteralmente tenuti in ostaggio e bloccati alla stazione di Praia a Mare per oltre 45 minuti (quando anche a piedi avrebbero potuto raggiungere Scalea in minore tempo). Veniva impedito ai turisti di scendere dal treno e persino di aprire i finestrini nonostante il caldo asfissiante e le condizioni di salute non ottimali palesate da alcuni passeggeri.

Prima della sosta forzata alla stazione di Praia a Mare il convoglio era già rimasto bloccato per oltre mezz’ora presso la stazione di Maratea. Un viaggio pertanto continuamente interrotto!

Nonostante il disagio e la problematica occorsa lungo il percorso del treno, nessuna spiegazione o informazione veniva fornita ai passeggeri che erano a bordo: fermi in carrozza con i finestrini chiusi, con un caldo esagerato ed una rabbia indescrivibile.

Sembrerebbe che il ritardo sia dipeso da uno scambio bloccato ma appare grave non avere fornito alcuna informazione i passeggeri trattati come “oggetti da trasportare da un luogo in un altro luogo”.

Il Codacons ha presentato un Esposto alla Procura della Repubblica di Paola in merito all’accaduto e diffidato Trenitalia a corrispondere l’indennizzo automatico ai passeggeri coinvolti nel disservizio.

Invero, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla normativa di settore ed in particolare dal Regolamento CE 1371/2007 e dal D Lvo 70/2014, nonchè dal Regolamento (UE) n. 782/2021 – Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario- Trenitalia dovrà riconoscere ai passeggeri non solo il rimborso del 50% del biglietto come previsto in caso di ritardi superiori alle 2 ore ma anche un risarcimento-indennizzo forfettario calcolato equitativamente ex art 1226 cc per mancato rispetto delle norme sull’assistenza e per tutti i disagi sofferti in un clima estivo torrido ed estremamente afoso; invero l’art 20 del medesimo ultimo citato Regolamento prevede venga fornita ai passeggeri adeguata assistenza durante l’interruzione del viaggio, cosa non avvenuta.

Il Regolamento applicabile al caso così prevede:

Articolo 19

Indennizzo

Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero ha diritto a un indennizzo da parte dell’impresa ferroviaria in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione finale indicati sul biglietto o sul biglietto cumulativo per il quale non gli è stato rimborsato il costo in conformità dell’articolo 18. L’indennizzo minimo in caso di ritardo è fissato come segue:

il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

Al viaggiatore, in tema di responsabilità contrattuale non resta che provare l’esistenza del contratto di trasporto ed il mancato rispetto dei tempi in esso previsti: «in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” (v. per tutte Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533 e  Cass., Sez. un., 10 gennaio 2006, n. 141).

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Per richiedere supporto nella richiesta di indennizzo a Trenitalia rivolgendosi ai legali dell’Associazione è possibile prendere contatto alla seguente email segreteriamilizie@codacons.org inserendo come oggetto “ritardo treno Frecciarossa n 8519 in data 5 agosto 2024” fornendo i propri dati per essere successivamente contattati. 

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