Riceviamo e pubblichiamo
L’Ordine degli Avvocati di Catanzaro esprime forte preoccupazione e contrarietà alla circolare del 17 marzo 2026, con la quale il Ministero della Giustizia ha introdotto nuove istruzioni operative sulla verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti della Pa verso i professionisti.
Nello specifico, la misura, prevista dalla legge di bilancio 2026, modifica l’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 ampliando significativamente gli obblighi di controllo: dal 15 giugno 2026, infatti, la verifica preventiva diventa obbligatoria per tutti i compensi, anche di importo inferiore a 5mila euro.
Pertanto, gli uffici giudiziari dovranno accertare eventuali inadempienze fiscali prima di procedere ai pagamenti di quanto spettante.
E liquidato dallo Stato ai professionisti per le attività da loro prestate.
Quindi, in presenza di debiti iscritti a ruolo, le somme saranno destinate prioritariamente all’agente della riscossione.
Solo l’eventuale eccedenza potrà essere corrisposta al professionista beneficiario.
La disposizione si applica anche ai compensi liquidati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato: coinvolti avvocati, ausiliari del giudice, periti e tutti gli esercenti arti e professioni.
La norma estende dunque il perimetro dei controlli incidendo su ogni tipologia di incarico professionale.
Una stretta che solleva preoccupazioni per l’impatto sulla tempestività dei pagamenti e soprattutto sull’effettività del diritto di difesa, ma non solo.
Siamo al cospetto di una norma irragionevole, vessatoria e potenzialmente lesiva del diritto al lavoro autonomo.
Essa introduce un blocco automatico dei pagamenti anche per minime irregolarità, trasformando la Pa da debitore a giudice della regolarità del professionista, in aperta violazione dei principi costituzionali.
È un controsenso poiché stiamo chiedendo rottamazioni e agevolazioni, ma allo stesso tempo il Governo impone un onere burocratico insostenibile a chi già fatica a causa della crisi economica.
Non esiste uno strumento unico per la regolarità fiscale, e la norma non prevede limiti di entità del debito o del compenso bloccato.
Il blocco dei pagamenti presenta altresì seri profili di illegittimità costituzionale: sia perché interviene quando l’attività è già stata espletata, senza possibilità di valutare ex ante l’accettazione dell’incarico.
E, soprattutto, con riferimento al patrocinio a spese dello Stato, ove l’incarico è obbligatorio.
E gli avvocati iscritti negli appositi elenchi non possono rifiutarlo, con conseguente imposizione di prestazioni prive di adeguata garanzia di compenso e gravi ripercussioni sul diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Chiediamo pertanto l’immediata abrogazione di questa disposizione, che rischia di creare un cortocircuito giuridico e di paralizzare l’attività dei professionisti che collaborano con lo Stato.
Nel frattempo, valutiamo e valuteremo, in tutte le sedi competenti, ogni possibile azione a tutela degli iscritti.
