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Riceviamo e pubblichiamo

L’Ordine degli Avvocati di Catanzaro esprime forte preoccupazione e contrarietà alla circolare del 17 marzo 2026, con la quale il Ministero della Giustizia ha introdotto nuove istruzioni operative sulla verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti della Pa verso i professionisti.

Nello specifico, la misura, prevista dalla legge di bilancio 2026, modifica l’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 ampliando significativamente gli obblighi di controllo: dal 15 giugno 2026, infatti, la verifica preventiva diventa obbligatoria per tutti i compensi, anche di importo inferiore a 5mila euro.

Pertanto, gli uffici giudiziari dovranno accertare eventuali inadempienze fiscali prima di procedere ai pagamenti di quanto spettante.

E liquidato dallo Stato ai professionisti per le attività da loro prestate.

Quindi, in presenza di debiti iscritti a ruolo, le somme saranno destinate prioritariamente all’agente della riscossione.

Solo l’eventuale eccedenza potrà essere corrisposta al professionista beneficiario.

La disposizione si applica anche ai compensi liquidati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato: coinvolti avvocati, ausiliari del giudice, periti e tutti gli esercenti arti e professioni.

La norma estende dunque il perimetro dei controlli incidendo su ogni tipologia di incarico professionale.

Una stretta che solleva preoccupazioni per l’impatto sulla tempestività dei pagamenti e soprattutto sull’effettività del diritto di difesa, ma non solo.

Siamo al cospetto di una norma irragionevole, vessatoria e potenzialmente lesiva del diritto al lavoro autonomo.

Essa introduce un blocco automatico dei pagamenti anche per minime irregolarità, trasformando la Pa da debitore a giudice della regolarità del professionista, in aperta violazione dei principi costituzionali.

È un controsenso poiché stiamo chiedendo rottamazioni e agevolazioni, ma allo stesso tempo il Governo impone un onere burocratico insostenibile a chi già fatica a causa della crisi economica.

Non esiste uno strumento unico per la regolarità fiscale, e la norma non prevede limiti di entità del debito o del compenso bloccato.

Il blocco dei pagamenti presenta altresì seri profili di illegittimità costituzionale: sia perché interviene quando l’attività è già stata espletata, senza possibilità di valutare ex ante l’accettazione dell’incarico.

E, soprattutto, con riferimento al patrocinio a spese dello Stato, ove l’incarico è obbligatorio.

E gli avvocati iscritti negli appositi elenchi non possono rifiutarlo, con conseguente imposizione di prestazioni prive di adeguata garanzia di compenso e gravi ripercussioni sul diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

Chiediamo pertanto l’immediata abrogazione di questa disposizione, che rischia di creare un cortocircuito giuridico e di paralizzare l’attività dei professionisti che collaborano con lo Stato.

Nel frattempo, valutiamo e valuteremo, in tutte le sedi competenti, ogni possibile azione a tutela degli iscritti.

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