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Codacons: Poste condannate per mancata informazione sui Buoni Fruttiferi
Riconosciuto il diritto ad avere sia il capitale che gli interessi pattuiti

Una nuova significativa pronuncia del Giudice di Pace di Catanzaro ha riconosciuto la responsabilità contrattuale di Poste Italiane per l’omessa informazione sulla scadenza e prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP), condannando l’azienda al risarcimento integrale delle somme investite da un risparmiatore, oltre agli interessi maturati.

La sentenza segna un punto di svolta nella tutela dei consumatori, poiché riconosce che il danno derivante dalla mancata informazione non si esaurisce nella perdita del capitale investito – afferma Francesco Di Lieto vicepresidente nazionale del Codacons – ma comprende anche gli interessi contrattualmente previsti per l’intera durata del titolo.

In altre parole, il risparmiatore ha diritto a ricevere sia il valore nominale del buono che gli interessi maturati, come se l’obbligazione fosse stata adempiuta correttamente.

Nel caso di specie un piccolo risparmiatore di un’area interna della nostra regione, ha affidato i propri risparmi a Poste.

La presenza dello Stato – prosegue Di Lieto – specie nelle aree più depresse, si identifica in due soli presidi: la caserma dei Carabinieri e l’Ufficio Postale.

È dunque naturale che un cittadino abbia ritenuto di affidare il frutto del proprio lavoro all’Ufficio Postale, percepito come il luogo più sicuro e istituzionalmente garantito per custodire i risparmi di una vita.

In un simile contesto, l’affidamento ingenerato da Poste non era solo giuridicamente legittimo, ma anche umanamente inevitabile.

È proprio questa fiducia, radicata nella percezione collettiva, ad aver reso più grave l’inadempimento di Poste, che ha sfruttato la posizione di affidamento del cliente tacendo informazioni essenziali sul termine di prescrizione e sulla conseguente perdita del diritto al rimborso.

La condotta di Poste assume rilievo ancor più grave se rapportata alla funzione istituzionale che l’ente riveste nel territorio.

Prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il consumatore aveva tentato la via stragiudiziale presentando ricorso all’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF), che tuttavia aveva rigettato la domanda, ritenendo non sussistente un obbligo informativo specifico in capo a Poste Italiane.

Il Giudice, invece, ha fondato la decisione sul D.M. 19 dicembre 2000, che impone a Poste Italiane di fornire al momento della sottoscrizione una chiara e completa informativa sulle caratteristiche del titolo.

Compresa la scadenza e la prescrizione, e sulle risultanze del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 18 ottobre 2022, che ha accertato una pratica commerciale scorretta e ingannevole nella distribuzione dei buoni postali privi di adeguata informazione.

La sentenza ha evidenziato come la semplice pubblicazione dei regolamenti sulla Gazzetta Ufficiale non possa garantire al piccolo risparmiatore – spesso anziano o privo di competenze finanziarie – una comprensione effettiva delle condizioni contrattuali e dei termini di prescrizione.

Da ciò deriva la responsabilità contrattuale di Poste Italiane per inadempimento dell’obbligo di informazione, con conseguente diritto del risparmiatore al risarcimento integrale del pregiudizio subito.

La decisione assume particolare importanza perché ribadisce che la tutela del risparmio deve ispirarsi ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza.

Questa decisione – conclude Di Lieto – apre la strada a numerosi altri cittadini che si trovano in situazioni analoghe: chi ha sottoscritto Buoni Fruttiferi Postali privi di indicazione della scadenza o non ha ricevuto adeguata informazione può valutare l’avvio di azioni di risarcimento per recuperare l’intero importo investito e gli interessi pattuiti.

Una decisione che riafferma, con forza, il principio secondo cui il risparmio dei cittadini merita piena protezione e rispetto.

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